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La prescrizione

Il sistema tributario vigente nel nostro ordinamento stabilisce termini precisi entro cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può intraprendere le azioni di recupero di imposte, tasse e tributi non pagati dalla persona fisica e/o giuridica.

IRPEF, IVA, IRAP ed IMPOSTA DI REGISTRO si prescrivono nell’ordinario termine decennale.

Infatti, quanto all’imposta di registro, il termine prescrizionale è indicato nell’art. 78 del DPR n. 131 del 1986.

Pe le altre imposte dirette, invece, non vi è un’espressa previsione. Tuttavia, si ritiene non possibile applicare l’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c. (ossia, prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi) in quanto l’obbligazione tributaria delle imposte dirette, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario, e necessità sempre di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (cfr. Cass. n. 12740 del 2020).

CANONE RAI si prescrive nell’ordinario termine decennale.

CONTRIBUTI CCIA (diritti camerali – camera di commercio) si prescrivono in cinque anni.

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 14244 del 25 maggio 2021, ha precisato che per i diritti camerali la prescrizione è di 5 anni come espressamente indicato dalla legge per le sanzioni tributarie; l’art. 11 del D.M. del 27 gennaio 2005 n. 54 prevede espressamente un termine di 5 anni per le sanzioni applicabili ai Diritti Camerali, che, avendo natura di obbligazione unitaria con scadenza annuale, si deve applicare la prescrizione di 5 anni prevista dall’art. 2948, co. 1, n. 4 c.c.

IMU, TARI, TASI, TOSAP, INAIL, INPS si prescrivono in cinque anni.

SANZIONI AMMINISTRATIVE e VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA si prescrivono in cinque anni.

BOLLO AUTO ha un termine di prescrizione di 3 anni.

L’AZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO E ALLE MALATTIE PROFESSIONALI ha un termine di prescrizione di 3 anni, che, comunque, rimane sospeso per l’intera durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’istituto assicuratore.